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Penale
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martedì 12 novembre 2019
Deposito Nomina non con PEC - Cass. pen. n° 38655/19
La nomina del difensore di fiducia, ai sensi
dell'art. 96 c.p.p., deve essere depositata dinanzi al giudice
che procede e deve essere eseguita in forme tali da non consentire dubbi o
incertezze sull'individuazione della persona incaricata dell'ufficio e sul
procedimento per il quale la nomina viene disposta; a tale necessaria certezza
può pervenirsi solo con la produzione rituale dell'atto di scelta il quale deve
indiscutibilmente dimostrare attraverso l'autografia - o la personale
dichiarazione - la volontà dell'interessato, sicchè non può avere alcuna
efficacia dimostrativa dell'avvenuto conferimento dell'incarico la produzione
di una semplice copia teletrasmessa dell'atto pervenuta con modalità irrituali.
Questo è quanto stabilito dalla Cassazione, sez. I Penale, con la sentenza
19 settembre 2019, n. 38665.
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