NON PAGARE LA PARCELLA DELL'AVVOCATO COSTITUISCE
REATO
La sentenza n. 20117 del 8 Maggio 2018 della
Corte di Cassazione sezione seconda penale ha confermato la condanna
per appropriazione indebita ex art. 646 del codice
penale nei confronti di un cliente che non aveva pagato la parcella del proprio
avvocato.
Nel caso di specie, l'imputato aveva
indebitamente trattenuto tutte le somme ricevute dall'assicurazione, compresa
la somma che era stata imputata, dalla compagnia assicuratrice, al credito
per la prestazione professionale del legale che aveva assistito l'imputato. In
particolare, nella somma ricevuta complessivamente dal cliente era
ricompreso, per espressa dizione della compagnia assicuratrice che aveva
inviato la somma a mezzo titolo di credito, l'importo di euro 500 che
corrispondevano alle competenze professionali del difensore, con l'incarico di
versarle allo stesso.
Molti pensano, infatti, che l'avvocato già guadagni
molto ma così non è, come per moltissimi professionisti in Italia che hanno
subito una grave crisi economica come tutti i settori, amplificata a maggior
ragione nel basso Lazio in cui sono state soppresse le Sezioni Distaccate di
Gaeta e Terracina che avvertono maggiormente il peso di tale precaria
situazione. Accettata favorevolmente, quindi, questa “STERZATA” da parte degli
Ermellini per rafforzare e tutelare il compenso dei professionisti come chi vi
scrive. E.L.